L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 120/E del 5 Maggio 2009, ha chiarito che in ipotesi di fallimento e di procedure concorsuali, la variazione in diminuzione dell’Iva, per i crediti ceduti pro-solvendo, può essere effettuata solamente dal cedente, il quale si deve essere insinuato al passivo anteriormente rispetto alla cessione e non deve essere stato estromesso dalla procedura; il cessionario non può emettere alcuna nota di variazione ai fini fiscali.
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