La Cassazione ha avuto modo di affermare il principio secondo il quale il contribuente che ha percepito somme assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di acconto, risulta debitore principale dell’obbligazione tributaria; quindi, se il sostituto non versa all’Erario l’importo della ritenuta, l’Amministrazione Finanziaria può rivolgersi direttamente al contribuente, responsabile in solido.
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