Secondo quanto disposto dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 73/E/2009, le quietanze e ricevute rilasciate per il pagamento di corrispettivi soggetti a Iva, sono esenti da imposta di bollo a condizione che contengano l’indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva. L’esenzione è una deroga all’articolo 13 della tariffa allegata al Dpr 642/72 che generalmente prevede l’applicazione di 1,81 EUR di imposta di bollo.
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