La sezione tributaria della Cassazione, con la sentenza numero 4773 del 27 Febbraio 2009, ha riconosciuto che l’istanza di rimborso presentata ad un ufficio dell’amministrazione finanziaria, sebbene incompetente dal punto di vista funzionale o territoriale a provvedere sulla medesima, è atto idoneo ad evitare che il diritto al rimborso spettante al contribuente decada. In tale ipotesi, l’ufficio finanziario, al quale venga presentata erroneamente una domanda di rimborso, sarà obbligato a trasmetterla a quello competente.
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