Secondo quanto indicato nella circolare numero 6 del 2009, l’Agenzia delle Entrate stabilisce che il contribuente non può dedurre a titolo di costo l’Iva sulle prestazioni alberghiere e di ristorazione, per le quali lo stesso contribuente ha rinunciato ad operare la detrazione d’imposta. Inoltre, potrebbe configuarsi un altro ordine di problematiche, date dalla proposta di direttiva volta a modificare l’attuale regime delle aliquote Iva; il documento prevede l’applicazione dell’aliquota ridotta a tutti i servizi di ristorazione e catering, ma non per la fornitura di bevande alcoliche. In tale situazione, in assenza della separata indicazione del costo del prodotto alcolico nella ricevuta fiscale, diverrà impossibile scorporare in modo corretto l’Iva indeducibile.
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