La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 4632, depositata in data 26 Febbraio 2009, si è pronunciata in materia fallimentare, chiarendo che “in caso di rinuncia del creditore all’istanza di fallimento presentata, l’abrogazione dell’iniziativa d’ufficio, disposta dal decreto legislatio 169/2007, comporta l’estinzione del procedimento, divenuto a pieno titolo processo di parti”.
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