La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 4129 del 20 Febbraio 2009, ha stabilito che ai fini della chiusura agevolata di una lite pendente, non si deve guardare alla denominazione formale dell’atto impugnato, quanto alla sua sostanza; infatti, l’atto deve essere esaminato nei suoi contenuti essenziali ed effettivi.
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