Il rapporto di lavoro a tempo determinato, al di fuori del recesso per giusta causa ex art. 2119 cod. civ., può essere risolto anticipatamente non per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 603, ma solo se ricorrono le ipotesi di risoluzione del contratto previste dagli art. 1453 ss. cod. civ. con la conseguenza che, qualora il datore di lavoro proceda ad una riorganizzazione del proprio assetto produttivo, non può avvalersi di tale circostanza per risolvere in anticipo un contratto di lavoro a tempo determinato. Lo ha stabilito la Cassazione con Sentenza n. 3276 del 10 febbraio 2009 (Sezione Lavoro, Presidente e Relatore G. Ianniruberto)
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