Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza numero 3276 del 2009, depositata in data 10 Febbraio 2009, il lavoratore assunto a tempo determinato può essere licenziato solamente per inadempimento o per giusta causa, ma non per motivazioni riguardanti la riorganizzazione del lavoro; tale conclusione è giustificata dal ricorso all’articolo 1 della Legge numero 604 del 1966 in materia di licenziamenti individuali, secondo il quale il “giustificato motivo oggettivo” può essere applicato solamente ai rapporti a tempo indeterminato.
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