Gli accordi di ristrutturazioni non possono essere assimilati al concordato preventivo; quindi, l’avvio della procedura di ristrutturazione dei debiti non consente di ritenere realizzate le perdite su crediti. A tale conclusione è pervenuta l’Agenzia delle Entrate, chiarendo, altresì, che gli accordi di ristrutturazione dei debiti (articolo 182-bis della Legge Fallimentare), non sono compresi tra le procedure concorsuali.
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