L’articolo 32 del decreto legge 185/2008, abbassa i limiti minimi di debito che consentono di far scattare i meccanismi per pervenire alla riscossione del pagamento. La somma che consente all’agente della riscossione di espropriare i beni immobili del debitore scende da 8mila a 5mila euro; inoltre, viene cancellato il limite minimo del debito, sopra il quale la procedura di esproprio può essere avviata senza la preventiva iscrizione a ipoteca. Queste nuove disposizioni valgono soltanto per i debiti legati ai condoni previsti dalla legge 289/2002.
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