L’articolo 27 commi 5 e 6 del Decreto Legge n. 185 del 2008 prevede che le misure cautelari dell’ipoteca e del sequestro conservativo si applicano anche ai maggiori tributi e relativi interessi oggetto di contestazione nel processo verbale di constatazione e non solo alle sanzioni. Quando l’Ufficio finanziario ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito è possibile (subito dopo la notifica del processo verbale di constatazione, l’avviso di accertamento, l’atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni e previa autorizzazione del Presidente della Commissione Tributaria) iscrivere ipoteca sui beni del trasgressore e degli obbligati in solido e, a mezzo ufficiale giudiziario, in un sequestro conservativo dei loro beni, compresa anche l’azienda.
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