Nel comma 3 dell’articolo unico del decreto che fissa i nuovi criteri e limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza viene stabilito che le imprese in fase di start up possono dedurre le spese di rappresentanza ma con rinvio nei periodi di imposta nei quali si conseguono i primi ricavi. Il decreto, ai fini della deducibilità di queste spese, fissa aliquote differenziate a seconda dello scaglione di volume di affari. Si va dall’1,3% (fino a 10 milioni di euro), allo 0,5% (tra 10 e 50 milioni di euro), allo 0,1% (oltre i 50 milioni).
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