Nella Risoluzione delle Entrate n. 437/E del 12 Novembre 2008 l’Agenzia delle Entrate esamina il trattamento Iva da riservare all’attività svolta dagli intermediari non residenti su richiesta di società italiane. In omaggio al principio del reverse charge, il debitore dell'imposta nei confronti dell'Erario è sempre il Committente del servizio, purchè sia un soggetto passivo nazionale. Non assume rilevanza invece il luogo di residenza o domicilio del prestatore, che può trovarsi indifferentemente in un paese comunitario o extracomunitario.
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