A causa di un mancato coordinamento normativo (l’articolo 9, comma 2, del Decreto Legislativo numero 446 del 1997 richiama l’articolo 5 e non l’articolo 5bis), le imprese agricole individuali e le società semplici non possono esercitare l’opzione per il calcolo della base imponibile Irap secondo le modalità previste per le imprese soggette a Irpef, bensì devono fare il doppio salto, mediante opzione per l’adozione dei criteri previsti per i soggetti Ires.
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