L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 405/E del 30 Ottobre 2008, ha stabilito che l’usufrutto, ceduto da una società di costruzione nei confronti dei propri soci, entro quattro anni dalla data di ultimazione del fabbricato è esente da Iva. Da tale esenzione consegue la perdita del diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi. L’Agenzia è pervenuta a tale conclusione, anche facendo riferimento alle disposizioni di diritto comunitario, le quali equiparano l’usufrutto alla locazione di beni immobili esenti (articolo 13 della sesta direttiva comunitaria).
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