La Cassazione è intervenuta per stabilire la reale natura e la reale finalità di un trasferimento di sede all'estero da parte dell'imprenditore in stato di insolvenza e ha affermato che in mancanza di una effettiva attività imprenditoriale svolta dalla società trasferitasi all'estero (e dunque in presenza di un trasferimento soltanto fittizio) permane la competenza giurisdizionale del giudice italiano.
La Cassazione ha pertanto concluso che la società che contestava la giurisdizione del giudice italiano "risulta essersi allontanata dall'Italia al solo fine di sottrarsi alle proprie responsabilità patrimoniali, da tempo accertate, da tempo quantificate, da tempo contestate, da tempo richieste dal creditore istante per la dichiarazione di fallimento. Essa soggiace, pertanto, alla giurisdizione del giudice italiano".
(Corte di Cassazione - Sezioni Unite, Ordinanza 13 ottobre 2008, n.25038: Fallimento - Trasferimento all'estero - Fittizietà del trasferimento).
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