L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 396/E del 22 Ottobre 2008, ha chiarito che i colliri e le pomate non possono essere considerate spese sanitarie e quindi dal loro acquisto non può conseguire alcun sconto Irpef e nessuna deduzione come onere deducibile. Gli scontrini emessi dalle farmacie, nelle quali viene indicata la dicitura “parafarmaco”, con riguardo all’acquisto di integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate, non consentono alcun beneficio fiscale.
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