La Sezione Quarta della Corte di Giustizia CE con sentenza 9 ottobre 2008: Direttiva 96/9/CE ha stabilito che
"Il prelievo di elementi di una banca di dati tutelata con loro contestuale inserimento in un’altra banca di dati, in seguito alla consultazione della prima banca su schermo e alla valutazione individuale degli elementi in essa contenuti, può costituire «estrazione» ai sensi dell’art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, purché – cosa che spetta al giudice del rinvio verificare – tale operazione corrisponda al trasferimento di una parte sostanziale, valutata qualitativamente o quantitativamente, del contenuto della banca di dati tutelata, ovvero a trasferimenti di parti non sostanziali che, per il loro carattere ripetuto e sistematico, abbiano condotto alla ricostituzione di una parte sostanziale di tale contenuto".
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