In tema di spese alberghiere e di ristorazione, non risulta possibile eseguire uno “scambio” tra detraibilità dell’Iva e deducibilità del costo; in altri termini, se l’imprenditore o il lavoratore autonomo rinunciano alla detraibilità Iva, essi subiscono lo stesso la limitazione della deducibilità al 75 per cento (a decorrere dal 2009). Nel caso in cui il documento richiesto non permetta la detrazione (per esempio, la ricevuta fiscale), l’importo dell’Iva costituisce un onere accessorio al costo principale e quindi non risulta condivisile la tesi secondo cui tale importo non possa essere dedotto (sempre nel limite del 75 per cento).
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