News Pubblicata il 08/10/2008

Scritture distrutte, il reddito non salva

Non è necessario, per incorrere nel reato, che si verifichi in concreto l’impossibilità assoluta di ricostruire l’imponibile



La Corte di Cassazione, sezione penale, nella sentenza n. 37592 del 3 Ottobre 2008 ha precisato che per essere imputati del reato di occultamento e distruzione delle scritture contabili obbligatorie è irrilevante il fatto che il reddito possa, in qualche modo (mediante elementi e riscontri extracontabili anche presso terzi), essere ricostruito. Nel caso di specie la Corte di Appello di Roma aveva condannato il titolare di una ditta alla pena di sei mesi di reclusione per evasione conseguente all’occultamento delle scritture contabili; alla determinazione dell’imponibile si era poi pervenuti mediante l’elenco dei clienti e fornitori e con l’invio di questionari alle controparti commerciali del contribuente accertato.

Fonte: Il Sole 24 Ore



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