L’Agenzia delle Entrate ha fornito utili indicazioni in merito ad alcune problematiche interpretative sollevate dalla stampa specializzata. In particolare, per quanto riguarda il trattamento ai fini Iva delle spese alberghiere e di ristorazione è stato chiarito che, quando non c’è coincidenza tra il soggetto che acquista il servizio (ad es. il datore di lavoro) e colui che materialmente ne usufruisce (ad es. il dipendente), la fattura va intestata al beneficiario della detrazione. I dati dei fruitori della prestazione dovranno essere indicati nella fattura o riepilogati in una apposita nota allegata (nel riepilogo spese della trasferta).
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