Secondo quanto affermato dalla Crt Puglia, sezione staccata di Lecce, con sentenza numero 509, nel caso in cui il Fisco accerti maggiori ricavi, l’eventuale dimostrazione di maggiori oneri documentati in sede di contraddittorio, assume rilevanza sia ai fini reddituali che a quelli Iva. Di diverso avviso è l’Amministrazione Finanziaria, secondo la quale una volta decorso il periodo indicato nell’articolo 19 del Testo Unico Iva, il contribuente non può detrarre l’Iva esposta su fatture non indicate in precedenti dichiarazioni Iva.
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