Secondo la nuova versione dell’articolo 19-bis 1, comma 1, lettera e) del Decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972, a far data dal 1° Settembre 2008, l’Iva sulle spese per servizi di vitto e alloggio, nel caso in cui tali componenti negative siano inerenti all’attività di impresa arte o professione, risulta detraibile.