Il lavoratore assente per malattia o infortunio ha diritto, in base all'articolo 2110 del Codice Civile, e per un periodo di tempo stabilito dalla legge, dalla contrattazione collettiva, o secondo equità (c.d. periodo di comporto) alla conservazione del posto di lavoro e al pagamento totale o parziale della retribuzione, a seconda della durata dell'assenza da lavoro. Il licenziamento durante tale periodo viene considerato temporaneamente inefficace sino al termine della malattia o allo scadere del comporto.
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