Il lavoratore assente per malattia o infortunio ha diritto, in base all'articolo 2110 del Codice Civile, e per un periodo di tempo stabilito dalla legge, dalla contrattazione collettiva, o secondo equità (c.d. periodo di comporto) alla conservazione del posto di lavoro e al pagamento totale o parziale della retribuzione, a seconda della durata dell'assenza da lavoro. Il licenziamento durante tale periodo viene considerato temporaneamente inefficace sino al termine della malattia o allo scadere del comporto.
Ti segnaliamo l'eBook di recente pubblicazione Collegato Lavoro 2025: guida alle novità (eBook)
Ti potrebbero interessare i seguenti ebook della Collana Facile per tutti: