Le somme percepite dal dipendente per il trasferimento in altra sede sono reddito di lavoro dipendente e non costituiscono un risarcimento. Cosi' si è pronunciata la Cassazione con la sentenza n. 18646 dell'8 luglio 2008, riguardo a un avviso di accertamento a un contribuente, che non aveva dichiarato il contributo sotto forma di canone di affitto che gli era stato corrisposto dal datore di lavoro a seguito del trasferimento d'ufficio.
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