Le Universitaà pubbliche possono trasformarsi in fondazioni in esenzione di imposte.
I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie, sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. (Art. 16)