I contratti accessori previsti già dal 2003, ma mai entrati in vigore pienamente, vengono ridefiniti rinviando sempre a un decreto Ministeriale le modalità per i versamenti dei contributi.
Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono le attivita' lavorative di natura occasionale rese nell'ambito:
a) di lavori domestici;
b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
c) dell'insegnamento privato supplementare;
d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarieta';
e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di eta', regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita' o un istituto scolastico di ogni ordine e grado;
f) di attivita' agricole di carattere stagionale;
g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;
h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica. (Art. 22)
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