Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati ed è ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi.
La comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o dei dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. Relativamente agli elenchi già pubblicati fino al 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del decreto) viene prevista una sanatoria per la consultazione via internet. (Art. 42)