Viene soppressa la limitazione al diritto di detrazione dell'IVA prevista dall'articolo 19-bis, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° settembre 2008.
Viene poi stabilito che, ai fini delle imposte sui redditi, tali spese siano deducibili nella misura del 75 per cento, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. (Commi 28-bis–28-quinquies art. 83)