L’Agenzia delle Entrate, in data 29 Luglio 2008, ha emesso la risoluzione numero 321/E, con la quale ha stabilito che l’Iva può essere detratta anche se i beni e i servizi acquistati non vengono effettivamente utilizzati. L’Agenzia delle Entrate, richiamando la circolare numero 328/E del 1997, chiarisce che ai fini della detrazione, risulta necessario che i beni e i servizi acquistati siano “afferenti”, vale a dire destinati ad essere utilizzati in operazioni che danno diritto alla detrazione.