La Corte di giustizia Ue, con la sentenza 8 Maggio 2008, ha stabilito che l’apposizione di un limite temporale al diritto di detrazione Iva non può essere considerato incompatibile con la disciplina Iva, a patto che tale termine di decadenza venga applicato in modo uniforme ad analoghi diritti e che non determini l’impossibilità o l’eccessiva onerosità nell’esercizio di detto diritto.