La circolare numero 47/E del 2008, emessa a cura dell’Agenzia delle Entrate, ha stabilito che, dal punto di vista fiscale, non rileva la capitalizzazione in bilancio degli interessi passivi ai fabbricati abitatitivi immobilizzati. In tema di veicoli, i limiti alla deduzione dei costi devono essere applicati ad ogni componente negativo sopportato con riguardo al singolo veicolo; quindi, tale disposizione andrà applicata anche agli interessi passivi determinati su finanziamenti sottoscritti per i veicoli.
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