Nella giornata del 15 Maggio 2008, la Corte di giustizia europea ha emesso la sentenza 147/06, in materia di appalti. I giudici di Lussemburgo si sono pronunciati sul principio secondo il quale le amministrazioni, solamente nelle gare al massimo ribasso più piccole, possono rifiutare, senza alcun esame, le proposte contraddistinte da un super sconto (a condizione che fossero state presentate almeno cinque offerte). Secondo quanto stabilito dalla sentenza, allo scopo di frenare l’eccessivo numero di offerte, l’esclusione automatica può essere applicata anche nei bandi con interesse frontaliero. Si fa notare che la Corte di giustizia Ue ha sentenziato un fatto risalente al 2002; attualmente, è in vigore il Codice dei contratti, nel quale l’obbligo di esclusione è stato trasformato in una semplice facoltà.
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