Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo numero 81 del 2008, le piccole aziende possono anche omettere di predisporre il documento della sicurezza, in quanto risulta sufficiente una autocertificazione. Secondo quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 29 del Decreto Legislativo, il datore di lavoro che presenta un numero di lavoratori fino a dieci, può effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate. Tali procedure saranno definite mediante l’emanazione di un prossimo decreto, che non entrerà immediatamente in vigore; ai datori di lavoro è data la possibilità di autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi, per un periodo fino a diciotto mesi dopo l’entrata in vigore del decreto e comunque non oltre il 30 Giugno 2012.
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