La risoluzione numero 58, emessa da parte dell’Agenzia delle Entrate in data 21 Febbraio 2008, affronta il problema della detraibilità Iva riguardante le spese inerenti la ristrutturazione di un fabbricato strumentale, che successivamente verrà trasformato in appartamenti abitativi. L’Agenzia delle Entrate stabilisce che in tale caso non operano le limitazioni previste dall’articolo 19-bis1, comma 1, lettera i), del Testo unico Iva riguardante il divieto di detrarre l’Iva sugli interventi di recupero eseguiti su fabbricati a destinazione abitativa; tale presa di posizione deriva dal fatto che l’immobile oggetto di ristrutturazione non è a destinazione abitativa.
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