Con la sentenza n. 11 depositata il 20 Gennaio 2008 è stato deciso che non sussiste nessuna illegittimità costituzionale per la disposizione, contenuta nel Dl n. 106/2005, in base alla quale la notificazione delle cartelle di pagamento derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni andava effettuata, a pena di decadenza, "entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31/12/2001".
La questione era stata sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione, nel corso di un giudizio riguardante l’impugnazione di una cartella di pagamento, ex articolo 36-bis del Dpr 600/73, relativa all’“Irpef 2000”.
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