L’Avvocato generale UE ha depositato le proprie conclusioni per le cause C95/07 e C96/07. Nell’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) il diritto alla detrazione dell’imposta non può essere separato dall’omessa dichiarazione del debito fiscale. Un contribuente che erroneamente non applica l’Iva con il meccanismo dell’inversione contabile, sia per gli acquisti intracomunitari di beni che per gli acquisti di servizi da soggetti esteri, non perde il diritto alla detrazione dell’imposta, anche se sono passati due anni. Si attende ora il pronunciamento della Corte.