Nella Circolare n. 16 del 10 Marzo 2008 Assonime commenta gli articoli della Finanziaria che si occupano di solidarietà dell’acquirente per l’Iva nelle compravendite immobiliari. Il cessionario, anche se non agisce nell'esercizio d'imprese, arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'Iva sulla differenza tra l'effettivo corrispettivo e quello risultante dall'atto di cessione, e della relativa sanzione. Il privilegio speciale immobiliare dello stato, a tutela del credito per Iva e sanzioni dovute per l'occultamento del corrispettivo della vendita, cessa soltanto in seguito all'estinzione del credito stesso. La responsabilità solidale dell'acquirente, inoltre, riguarda il prezzo effettivamente corrisposto «in nero» e non il maggior valore attribuibile all'immobile in base alle disposizioni sull'accertamento.
Potrebbero interessarti i seguenti prodotti: