Il principio contabile 19, al punto C. V. g.) enumera fra i fondi per oneri, quello per il recupero ambientale. La passività ambientale si genera solo se un’impresa compie un comportamento doloso o colposo che compromette l’ambiente in maniera tale dall’essere obbligata a un risarcimento; restano escluse, inoltre, le sanzioni pagate per le violazioni alla normativa ambientale.
Il Tuir individua tassativamente gli accantonamenti fiscalmente deducibili e non annovera, neanche fra gli altri accantonamenti di cui all’articolo 107, quelli per oneri ambientali, in quanto carenti di due requisiti essenziali per la deducibilità, quali la certezza e la determinabilità.