Il Dipartimento per le politiche Fiscali del Ministero delle Finanze ha precisato che le regole Irap sui distacchi del personale rimangono invariate anche dopo le modifiche apportate dalla Finanziaria 2008. Nella Risoluzione n. 2 viene così affermato che il costo del personale distaccato deve incidere sull’imponibile Irap del soggetto passivo presso il quale viene effettivamente svolta la prestazione (distaccatario). La Legge 244/2007 aveva abrogato il secondo comma dell’art. 11 del decreto Irap che disciplinava proprio questa fattispecie.