La Circolare 5/E dell’Agenzia delle Entrate rafforza la posizione secondo cui la motivazione dell’eventuale avviso di accertamento derivante dall’utilizzo degli studi di settore deve contemplare le ragioni per le quali l’ufficio non ha ritenuto opportuno accogliere le tesi addotte dal contribuente. Se ciò non si verifica, ossia l’ufficio non motiva le ragioni del rigetto delle tesi difensive del contribuente, l’avviso di accertamento è viziato per difetto di motivazione. Anche in questa pronuncia di prassi si ribadisce il principio secondo cui non basta un semplice rinvio alle risultanze degli studi.