La Commissione Provinciale di Piacenza, con sentenza numero 132/02/07, ha annullato una cartella esattoriale nella quale non erano indicate le generalità del responsabile del procedimento; inoltre, in tale procedimento, l’agente della riscossione è stato condannato alla rifusione delle spese di giudizio a favore del contribuente. La decisione dei giudici ha preso come base di riferimento l’articolo 7 dello Statuto dei contribuenti e non l’ordinanza della Corte Costituzionale numero 377 del 9 Novembre 2007.
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