L’Agenzia delle Entrate, con la circolare numero 4 del 22 Gennaio 2008, ha stabilito che se l’associato in partecipazione non esercita in modo abituale altre attività di lavoro autonomo, non è soggetto ad Iva; tale mancata soggezione ha efficacia anche con riferimento alle prestazioni poste in essere in data antecedente al 23 Febbraio 2003. Tale problema è dovuto al fatto che l’articolo 5, comma 2-bis, del Dpr 633/1972, che disciplina la materia sopra esposta, è entrato il vigore appunto il 23 Febbraio 2003.
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