La Legge Finanziaria 2008 apporta una modifica all’art. 60 bis del decreto iva. L’acquirente risponde in solido con il venditore per l’imposta e le sanzioni nel caso di vendita di immobili con corrispettivo in parte “in nero”. La responsabilità ricorre anche se il cessionario è un privato cittadino come tale dunque un soggetto che ai fini Iva non riveste la qualifica di “soggetto passivo”. La responsabilità dell’acquirente si ha solo dopo la stipulazione dell’atto, così che lo stesso non potrà essere chiamato a rispondere per eventuali sottofatturazioni degli acconti.
Potrebbero interessarti i seguenti prodotti: