L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 325/E di ieri, ha precisato che lo sconto irpef del 36% spetta anche se, in luogo della dichiarazione di inizio attività (quando prevista dalla legislazione edilizia) si presenta una autocertificazione nella quale si attesta che, per i lavori ammessi al beneficio, non è richiesto alcun titolo abilitativo per realizzare l’intervento di ristrutturazione edilizia. Il bonus è salvo dunque anche se nella comunicazione di inizio lavori da inviare al Centro operativo di Pescara si allega una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (a norma dell’art. 47 Dpr n. 445/2000) con fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
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