La circolare Assonime numero 50 dell’11 settembre 2007 precisa e commenta i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’applicazione dell’Iva con l’inversione contabile ai fini dell’applicazione del reverse charge. In edilizia si deve distinguere il subappalto dalla fornitura con posa in opera e si devono rilevare gli effetti prodotti dal contratto in base alla comune intenzione delle parti; non ci si deve limitare al dato letterale delle parole quando sono in contrasto con il comportamento complessivo posteriore alla conclusione del contatto.
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