Gli intermediari incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni possono fruire del ravvedimento operoso e di tutti gli altri istituti previsti dal sistema sanzionatorio amministrativo in materia tributaria. Tale aspetto assume rilevanza qualora l’intermediario non trasmetta o trasmetta tardivamente il modello Unico. L’articolo 7 bis del D.Lgs. 241/1997 prevede che in caso di omessa o tardiva trasmissione telematica della dichiarazione si applica nei confronti degli incaricati la sanzione amministrativa da 516 a 5.164 euro.