Come previsto dall’art. 5 della legge 300 del 1970 (Statuto dei diritti del lavoratore) sono vietati gli accertamenti sanitari sul lavoratore compiuti dal datore di lavoro direttamente o attraverso un medico di sua fiducia. Lo stato di malattia può essere controllato solo dalle competenti autorità (Asl o Inps). Nel caso di non reperibilità del lavoratore (senza valida giustificazione) nel corso dei controlli scatteranno per lui le sanzioni previste dall’Inps (perdita totale dell’indennità di malattia per i primi dieci giorni) e le sanzioni economiche di natura non contrattuale da parte del datore (mancata erogazione della quota a suo carico dell’indennità di malattia e i provvedimenti disciplinari per assenza ingiustificata).
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