La risoluzione numero 196/E del 31 luglio dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’Iva è detraibile a posteriori per l’acquisto di un immobile abitativo che è stato trasformato in residence. L’imposta assolta sul pagamento di acconti per l’acquisti di un immobile abitativo, che prima del rogito è stato trasformato in residence, è detraibile se l’edificio è successivamente utilizzato per fornire prestazione alberghiere soggette ad Iva.
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